Riforma delle pensioni (tabella)
La pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi
Le nuove regole secondo la riforma delle pensioni di Prodi
Lavoratori precoci e non
|
REQUISITI
|
FINESTRE
POSSIBILI
|
INCENTIVI A RIMANERE
|
REQUISITI |
FINESTRE POSSIBILI
|
|
2004 - 2007
|
dal 2008 in poi | |||
|
ANZIANITA'
|
||||
|
Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici sono necessari 35 anni di contributi e 57 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a regime (nel 2004 il requisito alternativo di sola contribuzione, indipendentemente dall'età, è di 38 anni) Per i lavoratori dipendenti cosiddetti "precoci" (cioè che hanno lavorato almeno un anno tra i 14 e 19 anni e sono quindi in possesso di un anno di contribuzione in tale periodo) sono suff. , sempre per il 2004, 35 anni di contributi e 56 anni di età Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale) sono necessari 35 anni di contributi e 58 anni di età, o in alternativa 40 anni di contributi |
Gennaio, aprile, luglio, ottobre
|
I lavoratori del settore privato che maturano, entro la data del 31.12.2007, i requisiti per la pensione di anzianità (cioè 35 anni di contributi e 57 anni di età) e che decidono di non andare in pensione, riceveranno un aumento in busta paga equivalente al controvalore dei contributi previdenziali versati all'ente di previdenza, cioè il 32,7% della loro retribuzione. L'aumento sarà netto, cioè esente da ogni tipo di imposta |
35 anni di contributi (non devono essere considerati i contributivi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata per il raggiungimento dei 35 anni) e 60 anni di età (per le donne 60 anni danno diritto alla pensione di vecchiaia) * In via sperimentale solo per le lavoratrici dipendenti si confermano i requisiti attuali (minimo contributivo di 35 anni ed età di 57 anni) per l’accesso alla pensione di anzianità con la penalizzazione consistente nella liquidazione della pensione con il sistema di calcolo completamente contributivo. Naturalmente, in tutte le predette situazioni vale anche il requisito alternativo di 40 anni di contribuzione (in questo caso ono utili anche i contributi figurativi di malattia e disoccupazione indennizzata per il conseguimento dei 40 anni), indipendentemente dall'età Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti): dal 2008 al 2009: requisiti minimo contributivo di 35 anni e 61 anni di età; dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l’età di 62 anni; dal 2014 in poi: requisito minimo contributivo di 35 anni e l’età di 63 anni *Sperimentalmente fino al 31 dicembre 2015 viene confermata solo per le lavoratrici autonome il diritto alla pensione di anzianità con il requisito minimo di 35 e l’età di 58 anni (la pensione, però, verrà liquidata con il sistema contributivo). Anche qui vale il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione prescindendo dall’età Dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l’età di 61 anni Dal 2014 in poi: requisito minimo contributivo di 35 anni e l’età di 62 anni |
Per i lavoratori dipendenti le future finestre scattano nella maniera seguente: quando la maturazione dei requisiti si verifica nel secondo trimestre dell’anno la finestra è quella del 1° gennaio dell’anno successivo con età pari a 57 anni entro il 31 dicembre; con requisiti perfezionati nel quarto trimestre dell’anno, la finestra è quella del 1°luglio dell’anno successivo. Per il personale del comparto scuola si continuano ad applicare anche dopo il 2007 le disposizioni contenute nell’articolo 59, comma 9, della legge 449/97 (una sola finestra al 1° settembre) I lavoratori autonomi che conseguono il trattamento pensionistico di anzianità entro il secondo trimestre dell’anno possono andare in pensione con decorrenza ( finestra) dal 1° luglio dell’anno successivo, mentre se in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, si vedranno aprire la prima finestra utile il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti. |
|
VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
|
||||
|
5 anni di contributi ed età fra i 57 e 65 anni (1)
|
Non previste
|
Coefficiente di trasformazione della pensione (3)
|
Dal 2008: 5 anni di contributi e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, oppure con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età Dal 2008 al 2009: 35 anni di contributi e l'età di 60 anni per i soli uomini, in quanto le donne raggiungono il diritto con 5 anni di contribuzione effettiva e 60 anni di età Dal 2010 al 2013: 35 anni di contributi e l'età di 61 anni, sempre per i soli uomini Dopo il 2013: 35 anni di contributi e l'età di 62 anni, sempre per i soli uomini |
Non previste
|
|
VECCHIAIA RETRIBUTIVA
|
||||
|
20 anni di contributi (2) e 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne, dal 1° gennaio 2000 in poi
|
Non previste
|
Nessuno (4)
|
|
Non previste
|
|
Note: (1) la pensione con 57 anni di età deve essere di importo non inferiore a quello dell'assegno sociale maggiorato del 20%; (2) congelato a 15 anni in determinati casi; (3) a 57 anni il coefficiente di trasformazione è al minimo (4,72%) e aumenta ogni anno fino al massimo di 65 anni (6,136%); (4) per effetto della Finanziaria del 2000, per i lavoratori, con almeno 40 anni di contributi ma meno di 65 anni (60 anni se donna), che restano in attività, il 40% dei contributi versati va alle Regioni di residenza per finanziare attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie, mentre il 60% concorre all'aumento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il sistema contributivo, a decorrere dal compimento dell'età pensionabile. La legge di riforma delle pensioni prevede dal 2008, le seguenti eccezioni: PENSIONI DI ANZIANITA': anche dopo il 2008 sarà possibile andare in pensione anticipata, anche se (per incentivare la permanenza al lavoro) la pensione di anzianità sarà calcolata sulla base del metodo contributivo ATTIVITA' USURANTI: chi svolge un lavoro duro (da definire con le parti sociali) potrà andare in pensione anticipatamente senza penalizzazioni LAVORATRICI MADRI: le madri che lavorano potranno ritirarsi dal lavoro con un regime agevolato (da definire con le parti sociali) LAVORATORI PRECOCI: chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni avrà garantito un regime agevolato (da definire con le parti sociali). La delega contiene inoltre alcune questioni ancora in sospeso, che non avranno attuazione immediata perché richiedono un confronto tra il Governo e le parti sociali, il Governo e le regioni, il Governo e le autonomie locali: |
||||