Il testo integrale della finanziaria 2008 articolo per articolo

Aula del parlamento italianoAula del parlamento italianoDISEGNO DI LEGGE recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2008
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

CAPO I
RISULTATI DIFFERENZIALI
ARTICOLO 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini
di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per
l'anno finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto
di 9.050 milioni di euro per gli anni 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di
euro ed in 212.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti
con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono
prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali
maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora
permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi
di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti
incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda
necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese
Banconote EuroBanconote Euro
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
ARTICOLO 2
(Riduzione della pressione fiscale)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile
di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita
fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi
dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche non superiore a 50.000 euro.".
2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri
a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate
dai comuni. E' fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni
inviate sulla base dei dati statistici disponibili. Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla
base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti
contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre. Gli
eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli
Affari regionali e delle Autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali,, verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.
3. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere il seguente comma: "01. Ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a :
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.";
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari
a:";
c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "A favore dei", sono sostituite dalla seguente: "Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto", sono sostituite dalla seguente: "contratti";
3) le parole: "rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei
seguenti importi:", sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di
locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare
a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale
dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per
i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste.
1-quater . Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter , da ripartire tra gli aventi diritto, non
sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione
più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, sono rapportate al periodo
dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda
diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
per l'attribuzione del predetto ammontare.".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, producono
effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.
5. Nell'articolo 13, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e i)", sono aggiunte le seguenti: " ad
esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1,
lettera c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri
deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al
comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.".
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007.
7. Nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non
superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.".
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007.
9. Nel testo unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 4, è inserito il seguente : "4-bis. Ai fini del comma 1 il
reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-
bis.";
b) all'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Ai fini del presente articolo
il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-
bis.".
10. Le disposizioni del comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007.
11. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento
delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le
altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel
testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai
soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
12. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1° gennaio 2008.
13. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 11 spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, della
Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a
condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque
anni dalla stipula dell'atto: 1%".
16. Nell'articolo 1-bis della Tariffa annessa al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero che importano il trasferimento di
proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati".
17. L'articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma
306, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
18. Le disposizioni dei commi 15, 16 e 17, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
19. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). 1. Il reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo
5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita
semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si
applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La
presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.".
20. Le disposizioni del comma 19 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2008.
Ministro PadoaschioppaMinistro Padoaschioppa
ARTICOLO 3
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 56, secondo comma, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma
5";
b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: "Art. 61 (Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi
inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che
non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi..
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del primo comma non dà diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15." ;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) nell'articolo 77, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
e) nell'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attività che
fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali
assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.";
f) nell'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è abrogato;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6",
sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";
g) nell'articolo 87, comma 1, le parole: "del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere
dal 2007" sono sostituite dalle seguenti: "del 95 per cento";
h) l'articolo 96 è sostituito dal seguente: "Art. 96 (Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi e
gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1,
lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza
degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi,
nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto
avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di
natura commerciale.
4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei
limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di
competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento
del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese
di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo
1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei
soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del
presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili
generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito
complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato
presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non
integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso
nel consolidato nazionale.";
i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
l) nell'articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i
canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola del periodo precedente
determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione
è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero
pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta
alle regole dell'articolo 96.";
m) nell'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
n) nell'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se
rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle
stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività
internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e
sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere
contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate,
oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono
comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
superiore a euro 50.";
o) nell'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei beni materiali", fino a: ", che
hanno concorso alla formazione del reddito.", sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte corrispondente al rapporto di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 è abrogato;
p) nell'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo», è sostituita dalla
seguente: «sedicesimo»;
q) l'articolo 122 è sostituito dal seguente: "Art. 122. (Obblighi della società o ente
controllante) 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del
consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei
redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni
attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;
r) nell'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
t) dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente: "Art. 139-bis (Recupero perdite compensate)
1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o
le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle
ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le
perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società
inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in
caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di
controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1,
anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.";
u) nell'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di
cui al comma 4 dell'articolo 96.".
2. Le disposizioni del comma 1 lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2) e
3) e u), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1, lettera h), si applicano dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d'imposta di
applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti
dell'eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di
competenza. Le disposizioni del comma 1 lettere e) e f), numero 1), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione della lettera
g) ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento
per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione della lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione del numero 2,
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. La disposizione della lettera o), numero
1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, lettera b),
terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente
legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità
gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e
degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota
dell'uno per cento; l'imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il
termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota
imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche
recate dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate
a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile
relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle
rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti
infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai
trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma
1 e 138, comma 1.
3. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze,
in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal
comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma
2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate la normativa
transitoria e le relative decorrenze.
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e
di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a
tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti
ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo
prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il
reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta
corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
6. L'opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le società sono in
contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere
data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi
d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del
patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale
dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta,
costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli
esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei
periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca
dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine
dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni
attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e
alle modalità dell'opzione, al regime d'imputazione delle perdite, al trattamento delle
riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 172, è aggiunto il seguente comma: "10-bis. Il regime dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità,
condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni.";
b) nell'articolo 173, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il regime dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità,
condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni.";
c) nell'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e", e le parole: "all'azienda o", sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) nell'articolo 176:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento
abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.";
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In caso di conferimento dell'unica
azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute
a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la società
conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del
quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta
successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli
elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda
ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con
aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso
del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e
l'imposta sostituiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e
79.";
3) al comma 3, le parole: "il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti", sono
sostituite dalle seguenti: "i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva", e le parole: "totale" e "parziale", sono soppresse;
4) al comma 5, premettere le seguenti parole: "Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
5) il comma 6 è abrogato.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta
sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d), numero 2), può essere richiesta anche per
ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione
di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento
e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate
dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale
dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti
minimi.
10. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere
recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per
classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la
definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano
le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico.
11. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali
delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo
dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle
attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si
applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo
unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze
sono adottate le relative disposizioni attuative.
12. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da
quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle società di capitali ed enti commerciali). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c)
e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base
imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il
personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, nonché
i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11;
la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione
del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da
quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a
componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili
adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Determinazione del valore della
produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). 1. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile é determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
dello stesso testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di
legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.";
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
delle banche e di altri enti e società finanziarie). 1. Per le banche e gli altri enti e società
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come
modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica
delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del cinquanta per cento dei dividendi; b)
ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90
per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 9 dello stesso
decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai
servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo
1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si
assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le
commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere
d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei Provvedimenti della Banca d'Italia 22
dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
febbraio, 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci
compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale
Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in
materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni provvigioni e tariffe; c) costi
per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del
90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti, non è comunque ammessa la deduzione:
dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5
dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le
quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel
settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli
interessi passivi e oneri assimilati.";
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce
29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali , ovunque classificati, e le altre spese di
amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi
(voce 33) sono assunti nella misura del cinquanta per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il
personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e
le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del
valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1°
dicembre 1997.";
e) nell'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.";
f) all'articolo 11:
1) nel comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a 5.000" e "fino a 10.000", sono
sostituite, rispettivamente, con: "pari a 4.600" e con: "fino a 9.200";
2) nello stesso comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2 sono
aggiunte le seguenti parole: "nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o
permettere di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 67;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) nel comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e "euro 2000" sono
sostituite, rispettivamente, con "euro 7350", "euro 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850";
5) nel comma 4-bis.1, le parole: "pari a euro 2.000", sono sostituite dalle seguenti: "pari a
euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis è abrogato;
h) nell'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per cento", sono sostituite dalle
seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei
componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi è recuperato a
tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si
determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel
suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata
rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le
regole precedenti; ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma
3 dell'articolo 111 del citato testo unico, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei
quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta
data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile
delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.
14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione
prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale
dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma
unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di
domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i
nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le
opportune disposizioni di coordinamento.
15. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole
leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è
riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno
successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.
16. Nell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Agli effetti delle dichiarazioni e
dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili,
risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e
società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società
controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili
degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente
periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.".
17. La disposizione del comma 16 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo
relativa all'anno 2008.
18. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto
previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo
dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 -
Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al
bilancio dello Stato nella misura di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
19. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) nel comma 280, secondo periodo, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "40";
b) nel comma 281, la parola: "15", è sostituita dalla seguente "50";
c) il comma 284 è abrogato.
20. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità Europee n.
C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "soggetti non residenti nel territorio dello
Stato", sono aggiunte le seguenti: "diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "azionisti di risparmio", sono aggiunte le
seguenti: "e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter";
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter";
4) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. La ritenuta è operata a titolo di
imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis del testo unico delle imposte suoi redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.";
b) all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, le parole: "al terzo comma", sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: "commi 1 e 3", sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1, 3, e 3-ter".
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che
distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di
utili formatesi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatesi a partire
in altri esercizi.
22. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte suoi redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 4), gli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del
Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma
4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
23. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale
al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del
lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma
societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti
è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per
l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 26,
nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati,
che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono.
24. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a
partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi
dodici mesi.
25. L'agevolazione di cui al comma 23, spettante a condizione che tutti i soggetti
partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale
esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, non si applica a
quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente
strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.
26. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per
l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed
attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
27. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e
successive modificazioni.
28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 27 sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o
parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei
tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo
significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
29. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione europea.
30. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l'organizzazione di convegni,
congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e
limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell'imposta sul valore
aggiunto".
31. L'efficacia della disposizione di cui al comma 30 è subordinata alla concessione di una
deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
d'Europa del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
32. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo
di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite
proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
33. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare in
Gazzetta Ufficiale.";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma
4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;", sono sostituite dalle seguenti:
"e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;";
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nonostante quanto
previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1
dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
87.";
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4,", sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,", sono sostituite dalle seguenti:
"istituiti in Paesi o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,", sono sostituite dalle seguenti:
"istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,";
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) residenza fiscale
della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167,
che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo
articolo 168-bis.";
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Verificandosi la
condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con
tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai
quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
87."
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e
gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero
localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.";
2) nel comma 12-bis, le parole: "Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati", sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis";
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: "residenti in uno Stato o territori
diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "residenti negli Stati o territori di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis";
l) all'articolo 167:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime fiscale privilegiato,"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,";
2) nel comma 1, nel secondo periodo, le parole: "assoggettati ai predetti regimi fiscali
privilegiati", sono sostituite dalle seguenti: "situate in Stati o territori diversi da quelli di cui
al citato decreto";
3) il comma 4 è abrogato;
4) nel comma 5, le parole: "b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4",
sono sostituite dalle seguenti: "b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
m) all'articolo 168:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime fiscale privilegiato"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
2) nel comma 1, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "La norma di cui al presente
comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui
al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in
Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.";
n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente: "168-bis (Paesi e territori che consentono un
effettivo scambio di informazione) 1.Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri sono individuati gli Stati o territori che
consentono un effettivo scambio di informazione.".
34. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel
precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è
rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.";
2) nel comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota della ritenuta è
stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.";
b) all'articolo 26-bis:
1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) soggetti residenti in Stati o
territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;";
2) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: " b) enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori
istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui
al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.";
c) all'articolo 27, comma 4, le parole: "b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma
4, del citato testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "b) sull'intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del medesimo testo unico";
d) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in uno degli Stati o nei territori a
regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,", sono sostituite dalle seguenti: "in uno degli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,";
35. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,", sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239,", sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
36. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) soggetti residenti in
Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;";
b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: "b) enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.";
c) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano nei confronti di: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
37. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n,. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: "effettuati da soggetti non residenti,
esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999," sono sostituite dalle seguenti: "effettuati da
soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non sono assoggettati ad
imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da: a) soggetti residenti in Stati o territori
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria,
costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
38. Le disposizioni contenute nei commi da 33 a 37 si applicano, salvo quanto previsto dal
comma 39, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
39. La disposizione contenuta nel comma 33, lettera a), si applica a partire dal periodo di
imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi
previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007.
40. Nel decreto di cui al comma 38 sono inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di
pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori diversi da quelli
inclusi nel suddetto decreto ai sensi della lettera m) del comma 33 e che prima della data
di entrata in vigore del presente articolo non sono elencati nei decreti del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel
decreto di cui al comma 38, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati,
nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei
soggetti ivi indicati.

ARTICOLO 4
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)

1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle
disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche
mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro.
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si
considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all' articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che
contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.
5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e
non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
6. L'applicazione del regime di cui al presente articolo comporta la rettifica della detrazione
di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione,
ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o
unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti
minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
8. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti
minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi
ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di
impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o
compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono,
altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del
presente comma.
10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari a 20 per cento. Nel
caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha
effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio
precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo
non eccedente il predetto ammontare di euro 5.000, le quote si considerano azzerate e
non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo
negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il
presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere
computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le
regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.
13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata
nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi
di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino
a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a
quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle
fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in
cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di
oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata
mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del
predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione
dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del
regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite
di cui al comma 1, lettera a), n. 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i
successivi tre anni.
16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi
da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle
regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi
ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del
periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei
quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di
tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 20
possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
18. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto
compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore
aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da
parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e
4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, le misure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento
quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno
successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una
delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma
4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto
definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superano il limite di
cui al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.
19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in
riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
20. Sono abrogati l'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da
165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta ferma, fino a scadenza, l'efficacia
della opzione già esercitata ai sensi del predetto articolo 32-bis, comma 7.
21. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai
fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno
in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i
contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
22. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la
riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il
pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale
fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su
cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti
beneficiari sono stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
23. Nell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, concernente il regolamento sulle modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo capoverso, le parole: "di euro 0,52", sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";
2) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere
adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008." .
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: " la misura del compenso spettante e " sono soppresse;
2) l'ultimo periodo è soppresso.
24. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane
S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in
1 euro per ciascuna dichiarazione.
25. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo
svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità
telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di
versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di
pagamento modello F24 trasmessa..
26. La misura del compenso di cui ai commi 24 e 25, può essere adeguata con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante
al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato
con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.
27. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze
il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è
prorogato al 31 dicembre 2008.
28. Dopo l'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: "Art. 44-bis. 1.
Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al
rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio
2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44, comunicano mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
29. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di
cui al comma 28, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica e l'Agenzia delle entrate.
30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29 si provvede alla semplificazione e
all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e
contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9
dell'articolo 44.
31. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
primo comma, le parole: "iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.385".
32. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole:
"polizza fideiussoria o fideiussione bancaria", sono aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata
dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385".
33. All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le
parole: "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria", sono aggiunte le seguenti: "ovvero
rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385".
34. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo le parole: "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria", sono aggiunte
le seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
35. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per
cento;", sono aggiunte le seguenti: "per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento;";
b) nel comma 1, l'ultimo periodo, aggiunto dall'articolo 1, comma 326 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è soppresso;
c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: "non inferiore a 100", sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50";
d) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, infine, i seguenti numeri: "7) alle società che
nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unità; 8) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9) alle
società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del
capitale sociale; 11) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore.";
e) nel comma 3, lettera b), dopo le parole: "la predetta percentuale è ridotta al 3 per
cento;", sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili
situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per
cento;";
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere
individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito
disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di
presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a
seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono
comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica.".
36. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1,
commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle
società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007,
nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto
mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di
iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in
forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e
del 5 per cento.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "1° gennaio
2007", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
3. Le disposizioni del comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta
2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2008.
4. Le disposizioni del comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007.
5. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: "per gli otto periodi d'imposta successivi", fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
6. Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
9. All'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente comma: "2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma
2, lettera b).". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un
milione di euro per il 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
10. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) alle forze armate
di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;";
b) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina
senza piombo", è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1000 litri;";
2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale", sono sostituite dalle
seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;";
c) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: "benzina 40 per cento aliquota normale;" è abrogata;
2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;", è sostituita dalla
seguente: "benzina: 359,00 euro per 1000 litri;";
3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale;", sono sostituite dalle
seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;";
d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente: "16-bis. Prodotti energetici
impiegati dalle Forze Armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1000 litri
Gasolio euro 302,00 per 1000 litri
GPL esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1000 litri
GPL zero
Gas naturale euro 11,66 per 1000 metri cubi".
11. Al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per
riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della
tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l'imposta regionale
sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, e successive modificazioni.
12. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali diverse dal Corpo
della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze
tramite l'Ufficio Centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
13. Nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo
con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche
con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
Conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del predetto ministero.
14. All'onere derivante dai commi 12 e 13, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno
2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10, lettere a) e d).
15. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.
17. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,
di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dopo il
numero 7) è inserito il seguente: "7 bis) il 29,75 per cento del gettito dell´accisa sulle
benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per
uso autotrazione;".
18. L'efficacia della disposizione di cui al comma 17 decorre dal 1° gennaio 2008.
19. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge
finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito
dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai
sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7-bis) della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di
finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.
20. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le parole: "e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata", sono
soppresse.
21. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante
disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della
provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: "combustibili liquidi e", sono soppresse; il
potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge
27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla
medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
22. Entro il 30 aprile 2008 la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al
comma 7, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio
2008. A decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto
provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è
comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella
formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti che, in relazione
all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.
23. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.
24. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
25. All'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
26. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con lo stanziamento di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al
miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle
autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono
le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto
di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri e le modalità di
ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
28. All'onere derivante dal comma 27, pari ad euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma10, lettera b).
29. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008,
finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli
ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto
13 della Tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei Trasporti e con il
Ministro della Salute sono stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai
soggetti beneficiari.
30. All'onere derivante dal comma 29, pari ad euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10, lettera c).
31. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, la lettera e-ter